La sicurezza nei cantieri edili rappresenta un tema cruciale, dato l’alto rischio di incidenti, spesso con conseguenze gravi o mortali. I cantieri sono ambienti complessi, dove l’evoluzione delle tecnologie e delle modalità di lavoro richiede un’attenta gestione delle norme di sicurezza. Le lavorazioni in quota o di sollevamento carichi sono definite ad alto rischio e per questo impongono l’adozione di misure preventive efficaci. Il D.Lgs. 81/2008, nel suo Titolo IV, delinea le regole fondamentali.
Di seguito, affronteremo i principali argomenti legati alla sicurezza nei cantieri:
Legge sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.
La sicurezza nei cantieri edili è regolata dal D.Lgs. 81/2008, in particolare dal Titolo IV, che definisce le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori in cantieri temporanei o mobili.
Le norme principali includono:
Misure per la sicurezza nei lavori in quota (ponteggi, trabattelli)
Norme per la prevenzione degli infortuni durante scavi e realizzazioni di fondazioni
Sicurezza nelle operazioni di demolizione
Misure di protezione per l’uso di strutture provvisorie (ponti su cavalletti) Requisiti specifici per l’uso di macchinari e attrezzature.
Inoltre, l’allegato XIII del decreto elenca ulteriori prescrizioni da seguire a seconda della complessità del cantiere. Per il mancato rispetto di tali disposizioni sono previste sanzioni citate nel Testo unico della Sicurezza assieme a tutte le specifiche per la sicurezza nei cantieri edili.
Le figure responsabili della sicurezza in cantiere.
Le figure professionali coinvolte per garantire, organizzare e gestire la sicurezza nei cantieri sono identificate nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e sono:
il committente e/o il responsabile dei lavori;
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP);
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
il datore di lavoro, il dirigente e il preposto dell’ impresa affidataria;
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
il medico competente;
il lavoratore;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

Il Committente e il Responsabile dei Lavoratori: adempimenti.
Il committente è la figura che commissiona un lavoro, può trattarsi del proprietario dell’immobile o di chi ha un reale diritto sull’immobile, ha potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Il committente dei lavori può a sua volta decidere se nominare o meno un responsabile dei lavori affidando a questo tutti i suoi compiti:
verifica dell’idoneità Tecnico Professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi in base ai lavori da affidare. Con un massimo di 200 uomini al giorno per cantiere questo adempimento viene soddisfatto con la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi dei documenti seguenti:
Certificato Iscrizione alla Camera del Commercio;
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, preposti e lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal Decreto;
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente:
possesso di Certificazione di Regolarità Fiscale;
accertamento della dichiarazione sull’organico medio annuo da parte delle imprese esecutrici, con i riferimenti delle denunce ai vari enti (INPS, INAIL, casse edili) e il contratto collettivo applicato;
trasmissione della copia della notifica preliminare, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), e di una dichiarazione che attesti la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, insieme alla dichiarazione dell’organico medio annuo all’Amministrazione prima dell’avvio dei lavori.
Nel caso in cui siano presenti più imprese esecutrici il responsabile dei lavori nomina il Coordinatore per la progettazione (CSP) e il Coordinatore per l’esecuzione (CSE) che vediamo nel prossimo capitolo.
Il Coordinatore per la Sicurezza: in Fase di Progettazione (CSP) e in Fase di Esecuzione (CSE).
L’organizzazione della sicurezza è gestita dal Coordinatore della Sicurezza, nominato dal responsabile dei lavori, come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, il suo lavoro viene distinto in due fasi:
- Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP):
studia il progetto dell’opera da realizzare, definisce scelte progettuali ed organizzative per predisporre tutte le misure di sicurezza e di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il quale contiene tutte le indicazioni delle misure di sicurezza da attuare in cantiere per gestire e prevenire i rischi che potrebbero determinarsi durante l’esecuzione dei lavori.
- Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE):
il coordinatore per la fase di Progettazione può avere lo stesso ruolo per le funzioni in Fase di Esecuzione, verificando la corretta applicazione delle misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per tutta la durata del cantiere, e se riscontrato, può sospendere i lavori in caso di pericolo grave e immediato.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura nominata dal datore di lavoro con il compito di identificare, valutare e gestire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In collaborazione con il datore di lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il medico competente, l’RSPP sviluppa piani e misure preventive per ridurre i rischi. Il suo ruolo prevede l’organizzazione delle attività di prevenzione e protezione, garantendo l’applicazione delle normative e la formazione continua dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura che ha il compito di rappresentare i lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Il RLS è nominato dai lavoratori dell’azienda ed ha il compito di sorvegliare l’applicazione delle norme di sicurezza e segnalare eventuali situazioni di rischio collaborando con l’azienda per la predisposizione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
I Documenti obbligatori per la Sicurezza in Cantiere: PSC, POS, PIMUS.

I documenti obbligatori da custodire in cantiere sono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS), vediamo nel dettaglio le informazioni contenenti:
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
E’ il documento redatto dal Coordinatore della Sicurezza, sia in ambito pubblico che privato, ed è richiesto quando un committente deve affidare lavori edili o civili in appalto a più imprese esecutrici che lavoreranno contemporaneamente o non.
Al suo interno deve contenere informazioni riguardanti:
lavorazioni svolte, interferenze e valutazione dei rischi rispetto a queste;
misure di sicurezza, scelte organizzative e procedure del cantiere;
individuazione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) e misure di protezione;
coordinamento per l’uso in comune tra più imprese delle attrezzature e infrastrutture;
organizzazione del servizio, in caso di emergenza, di evacuazione, pronto soccorso e antincendio del cantiere.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) elenca tutte le misure di sicurezza da attuare durante i lavori di cantiere, la valutazione dei rischi dei lavoratori, misure di prevenzione e protezione da attuare per ridurre al minimo o eliminare il rischio, l’organizzazione pratica della sicurezza del cantiere.
Il Piano Operativo di Sicurezza deve rispettare tutte le indicazioni presenti nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, in caso contrario il POS si rivelerà “Non Conforme”.
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS).
Il Piano di Smontaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS) risulta obbligatorio quando vengono impiegati ponteggi in cantiere.
Il documento viene redatto dal Datore di Lavoro, il quale fornisce dettagli come:
dati del Luogo di Lavoro
nominativo del Datore di Lavoro, che procederà alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi;
identificazione della squadra di lavoro;
disegno esecutivo, progetto e illustrazione delle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio;
regole per l’uso e verifiche da attuare prima dell’uso del ponteggio.
Rischio sicurezza sul lavoro: tipologie di rischio nei cantieri e gestione.
Nei cantieri edili, i rischi si dividono in due categorie principali: rischi per la sicurezza e rischi per la salute.
- I rischi per la sicurezza sono legati a macchinari e materiali che possono causare infortuni, come cadute dall’alto, ribaltamenti di macchine, seppellimenti in scavi profondi, folgorazioni da apparecchi elettrici e lesioni da materiali pericolosi.
- I rischi per la salute includono esposizione a rumore, sforzi fisici e altre condizioni che possono causare malattie professionali.
La formazione dei lavoratori è un aspetto essenziale per garantire la sicurezza in cantiere. Secondo il D.Lgs. 81/08, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata e specifica sui rischi connessi alle loro mansioni, oltre che sugli strumenti di protezione da utilizzare.
Esistono diversi livelli di formazione:
- formazione generale: per tutti i lavoratori, riguarda i concetti di rischio e prevenzione.
- formazione specifica: focalizzata sui rischi particolari del settore o del cantiere specifico.
- aggiornamenti periodici: obbligatori per mantenere le competenze aggiornate.
In alcuni casi, è richiesto anche l’addestramento pratico, ad esempio per l’uso di macchinari pericolosi o DPI specifici.
Patente a crediti per la Sicurezza nei cantieri edili: cos'è e chi coinvolge dal 1° ottobre 2024.
Il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 ha modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo l’obbligo della c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili di cui al successivo art. 89, comma 1, lett. a), ossia i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008:
“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono pertanto tenuti al possesso della patente le imprese ed i lavori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Sono inoltre escluse le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: ad esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (per questo motivo è stato indicato “nei casi previsti dalla normativa vigente”). Il portale dove si effettuerà la domanda di rilascio, comunque, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale, CIE o intermediario abilitato (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Come fare domanda per la patente a crediti nei cantieri edili.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Si precisa che la trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà dunque possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite portale.
Patente cantieri edili: il sistema dei punti.
La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:
- sia incrementati, fino ad un massimo di 100 al sussistere delle condizioni previste dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024, quando sarà implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni;
- sia decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, ossia ordinanze-ingiunzione divenute definitive e sentenze passate in giudicato, a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, ovvero dei lavoratori autonomi.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle di cui all’All. 1-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Inoltre, i provvedimenti sanzionatori rilevanti ai fini della decurtazione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v., a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
| FATTISPECIE | DECURTAZIONE |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 3 |
8 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
9 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente, o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero, ovvero con una patente dotata di meno di 15 crediti è prevista:
- a carico dell’operatore
- l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell’ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza);
- l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
- la comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte di quest’ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici;
- a carico del committente o del responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA,
- l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.
Se i crediti residui sono inferiori a 15 è previsto l’avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.
Ulteriore importante indicazione riguarda l’eventualità che uno dei requisiti, sia pur sussistente al momento della domanda, venga meno successivamente: ciò non incide sull’utilizzabilità della patente, salve le altre eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Invece, qualora venga accertata dall’Amministrazione l’assenza ad initio di uno dei requisiti dichiarati dall’operatore, necessari per il rilascio della patente, quest’ultima viene revocata. Decorsi 12 mesi l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Diversa dalla revoca è la sospensione, adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell’Ispettorato, nelle ipotesi in cui si verifichino infortuni:
- da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;
- da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.
La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è suscettibile di ricorso amministrativo.
Cosa si intende per sicurezza in cantiere?
Per "sicurezza in cantiere" si intende l'insieme di misure, protocolli e strumenti adottati per garantire la protezione dei lavoratori e prevenire incidenti e infortuni all'interno di un'area di lavoro edile. Queste misure riguardano aspetti come l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la gestione e il controllo delle attrezzature, il rispetto delle normative di sicurezza, la formazione adeguata dei lavoratori, la segnalazione dei pericoli e l'adozione di piani specifici per la sicurezza, come il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Quali sono i tipi di sicurezza?
In un cantiere esistono diversi tipi di sicurezza, che includono:
- Sicurezza fisica: Protezione contro rischi come cadute dall’alto, ribaltamenti, seppellimenti, folgorazioni, ecc.
- Sicurezza elettrica: Misure per evitare scosse elettriche o incendi causati da apparecchiature.
- Sicurezza sanitaria: Protezione contro malattie professionali dovute a esposizione a polveri, rumori, o sostanze pericolose.
- Sicurezza antincendio: Prevenzione di incendi e gestione delle emergenze.
- Sicurezza organizzativa: Pianificazione e gestione dei rischi attraverso il coordinamento e l'uso di procedure adeguate.
Quando il committente è responsabile dei lavori?
Se un cantiere coinvolge più imprese e il committente non nomina un Coordinatore per la Sicurezza, è lui a rispondere per eventuali incidenti o violazioni delle norme. Per esempio, in un progetto che richiede lavori elettrici e idraulici, la mancata designazione del coordinatore comporta responsabilità diretta.
Quando serve il PSC in cantiere?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è obbligatorio nei cantieri edili quando sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. Il PSC è richiesto per garantire la sicurezza nei cantieri di medie e grandi dimensioni, dove è necessario coordinare le attività di più soggetti per prevenire incidenti. Questo documento deve essere predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in conformità al D.Lgs. 81/2008, e contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Come si definisce un cantiere?
Un cantiere edile è un'area temporanea dedicata all'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, demolizione o manutenzione di edifici o infrastrutture. Può includere operazioni come lo scavo, il montaggio di strutture, la posa di impianti e altre attività edili. Durante la sua attività, un cantiere è regolato da normative specifiche per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle persone circostanti, con procedure che variano in base al tipo di progetto e alla durata dei lavori.