Denuncia salari Inail
Autoliquidazione Inail
Il datore di lavoro, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, paga ogni anno il premio all’INAIL mediante l’autoliquidazione.
Entro il 16 Febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:
– calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente
(regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
– conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
– pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il Modello F24.
Scadenza Riduzione Presunto Inail
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello
corrisposto nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nell’anno precedente.
Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica (c.d. Dichiarazione Salari), comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.